IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  61  alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio  1995,  recante  norme  sulle  "Procedure  per  disciplinare i
contenuti  del  rapporto  di impiego del personale di Polizia e delle
Forze  armate",  emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.
130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visti  gli  articoli  1,  2  e  7 del citato decreto legislativo n.
195/1995,  che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  ai  fini  della  adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica  concernenti  rispettivamente  il personale delle Forze di
polizia  anche  ad  ordinamento militare e quello delle Forze armate,
con  esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195/1995,  che  individuano  le delegazioni di parte
pubblica,  le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale  di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia
ad   ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia
di finanza) e per le Forze armate;
  Viste  in  particolare  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettere  A)  e  B),  ed  all'art. 7 del citato decreto legislativo n.
195/1995  riguardanti  le  delegazioni  e le procedure negoziali e di
concertazione,  rispettivamente  per  il  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395,  recante  "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri   e   Corpo  della  guardia  di  finanza)",  relativi  al
quadriennio  1994-1997,  per  gli  aspetti  normativi,  ed al biennio
1994-1995, per gli aspetti retributivi;
  Visto  il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo
1996  riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che - a
seguito  dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti  normativi,  e  per  il  biennio  1994-1995,  per gli aspetti
retributivi,  sottoscritto  il  20 luglio 1995 e recepito nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - partecipa
alle  trattative  per  la  definizione  dell'accordo sindacale per il
biennio  1996-1997,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato),
di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195";
  Vista  l'"ipotesi  di  accordo  sindacale"  riguardante  il biennio
1996-1997,   per  gli  aspetti  retributivi,  per  il  personale  non
dirigente  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato),
sottoscritta  -  ai  sensi  delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla
delegazione   di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale: per la
Polizia  di  Stato: SIULP - Federazione LISIPO/SODIPO - COISP; per la
Polizia  penitenziaria:  CISL/Polizia  penitenziaria  -  CGIL/Polizia
penitenziaria  -  UIL/Polizia penitenziaria - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA
(con  riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo fore-
stale  dello  Stato:  CISL/Corpo  forestale  dello Stato - SAPECOFS -
UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
  Visto  lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997,
per  gli  aspetti  retributivi,  per il personale non dirigente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e
Corpo  della  guardia  di  finanza),  concertato  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal
Comando  generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  dalla sezione COCER Carabinieri,
dalla sezione COCER Guardia di finanza;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il
1996);
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
l'art.  7,  comma  11,  ultimo  periodo,  del  decreto legislativo n.
195/1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta  del  2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale - esaminate
e  respinte  o  ritenute  inammissibili  le osservazioni formulate ai
sensi  dell'art.  7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195,  dalle  organizzazioni  sindacali dissenzienti del personale
delle  Forze di polizia ad ordinamento civile - sono stati approvati,
previa   verifica  delle  compatibilita'  finanziarie,  l'ipotesi  di
accordo  sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento  civile  e lo schema di provvedimento di
concertazione   riguardante   le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare, in precedenza indicati;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri  dell'interno,  della  difesa,  delle  finanze,  di grazia e
giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  A),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al
personale  dei  ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia
penitenziaria  e  del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
  2.   Il  presente  decreto  -  a  seguito  dell'accordo  sindacale,
sottoscritto  il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente
della  Repubblica  31  luglio  1995,  n. 395, relativo al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti  retributivi  - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido
per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
sara'  corrisposto,  a  partire  dal  mese  successivo,  un  elemento
provvisorio  della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione  programmato,  applicato  ai livelli retributivi tabellari
vigenti,  inclusa  l'indennita'  integrativa speciale. Dopo ulteriori
tre  mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto  importo  sara'  pari al
cinquanta  per  cento  del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere  erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  emanato  ai sensi
dell'art.  2,  comma  1,  lettera  A),  del  decreto  legislativo  n.
195/1995.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera A, del  decreto
          legislativo n. 195/1995, e' il seguente:
             "Art.  2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1 comma 2, concernente  il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
               A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica  composta  dal Ministero per la funzione pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   o    dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione sindacale  composta  dai  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale del personale della Polizia di  Stato,  del
          Corpo  della  Polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello Stato individuate con decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          maggiore rappresentativita' sindacale".